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Principi deontologici

Principi deontologici
.: Data Pubblicazione 25-Mar-2007 :: Letture:: 1529 :: Stampa solo questa pagina :: Stampa pagina con tutte le sottopagine:.

Codice Deontologico Forense  art.17

Informazioni sull'esercizio professionale

E' consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria attività  professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.

L'indicazione può essere data attraverso opuscoli, carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a diffusione internazionale.

E' consentita l'indicazione nei rapporti con i terzi di propri particolari rami di attività.

 

un contributo al miglioramento del servizio

di Remo Davoli

(Vicepresidente del Consiglio nazionale forense e presidente della Commissione per l'estensione del Codice Deontologico)

da "Il Sole 24 ore"  30 0ttobre 1999 n.42

La modifica introdotta nel Codice Deontologico forense ( cade formalmente il divieto di pubblicità, ma si consente in positivo soltanto il diritto di dare informazioni) sarà probabilmente criticata da varie parti. Secondo alcuni, infatti, la caduta formale del divieto di fare pubblicità costituisce una rottura con l'identità tradizionale della professione e un pericoloso cedimento al mercato, introducendo per di più una grave ambiguità sui comportamenti da tenere. Per altri, il diritto di dare informazioni attraverso brochure o carta da lettere o Internet rappresenta il minimo già esistente e omologato, e non permette in alcun modo di fronteggiare la capacità propositiva dei professionisti di altri paesi europei ne' tanto meno di concorrere su un piano di parità allo sviluppo dei servizi professionali italiani nello scenario del mondo.

Quanto ai contenuti è stato ampliato il diritto di dare informazioni ( che in precedenza era limitato ai soli colleghi e clienti, cioè a soggetti già sostanzialmente informati), ma tale diritto è stato correttamente precisato nei modi (l'informazione deve essere corretta e veritiera, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza) e nei mezzi (l'informazione può essere fatta attraverso brochure, carta da lettera, repertori professionali e reti telematiche).

E' certamente esclusa dunque l'informazione falsa e ingannevole, o promozionale o comparativa, e così l'indicazione dei successi ottenuti, o dei prezzi praticati, e ogni indicazione non necessaria ai fini dell'espletamento dell'attività.

Certo, potrà essere utile un regolamento dettagliato di ciò che è consentito e di ciò che è vietato, e non è escluso che ciò possa essere fatto, anche entro brevi termini; ma per il momento è sufficiente condividere le ragioni delle modifiche introdotte, con la costante fiducia e consapevolezza che alla base delle stesse vi è un profondo attaccamento alla professione.

L'intento invero è uno solo: quello di migliorare l'efficienza degli avvocati italiani in modo che tutti (non solo quelli che già sono attivi in questo senso) possano essere partecipi dello scambio dei servizi professionali che ormai avvengono a livello mondiale.

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